4 agosto 2011
Apprendistato e pratica professionale
Il nuovo regolamento del praticantato per l’accesso alla professione di consulente del lavoro, pubblicato sulla G.U. del 3 u.s., prevede la compatibilità con un rapporto di lavoro, subordinato, anche a finalità formativa, o di altre tipologie di lavoro previste dall’ordinamento, sia con lo stesso professionista che con altri soggetti.
Il C.N.O. dei consulenti del lavoro anticipa, quindi, l’applicazione della novità introdotta dal decreto legislativo di approvazione del Testo Unico per l’apprendistato licenziato dal C.d.M. del 28 luglio scorso, che consente di instaurare rapporti di apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato.
Il Testo Unico dell’apprendistato, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n.247, come sostituito dall’articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n.183, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ci saranno, poi, sei mesi di applicazione transitoria, per consentire alle Parti sociali ed alle Regioni di emanare gli atti ed i provvedimenti di rispettiva competenza.
Come sottolinea il Ministero del Lavoro con la nota del 28 luglio 2011, quattro le tipologie di apprendistato che vanno a sostituire quelle attualmente disciplinate dagli articoli 48,49 e 50 del D.lgs.276/2003:
1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
2) apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;
4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi, ai quali si applicano le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla leggen.694/1966 il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9., della legge n.223/91, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.
Preliminarmente il Testo Unico chiarisce un aspetto da sempre controverso: il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’inizio, con la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione a norma dell’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa agli accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che terranno conto della specificità dei settori produttivi, ma dovranno comunque tenere conto dei principi generali stabiliti dall’articolo 2 del Testo unico, validi pertanto per tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie.
L’apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, il c.c.n.l. potrà prevedere la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.
Il contratto di apprendistato potrebbe, pertanto, tornare ad essere lo strumento privilegiato di accesso al mercato del lavoro in luogo di surretizie forme di lavoro flessibile.


Scritto il 5-8-2011 alle ore 16:18
Apprendistato
Scritto il 5-8-2011 alle ore 22:34
l’argometo nuovo apprendistato è molto interessante nei suoi molteplici aspetti. forse servirebbero alcuni dettagli applicativi in più per evitare possibili contestazioni in fase di ispezioni e accertamenti da pare degli organi preposti alla vigilanza. ad esempio sulle ore annue di formazione teorica che appaiono eccessive se teniamo conto anche della pratica che viene impartita. d’altra parte i datori di lavoro non possono trasformare alcuni vantaggi economici in una realtà contabile che comporta in verità un costo vista la minor resa lavorativa, per l’attenzione profusa sul posto di lavoro a cui si aggiungono altri costi formativi che si vanno ad aggiungere perchè spesso e volentieri le formazioni esterne hanno un costo non indifferente negli anni.
Scritto il 5-8-2011 alle ore 22:35
l’argomento nuovo apprendistato è molto interessante nei suoi molteplici aspetti. forse servirebbero alcuni dettagli applicativi in più per evitare possibili contestazioni in fase di ispezioni e accertamenti da pare degli organi preposti alla vigilanza. ad esempio sulle ore annue di formazione teorica che appaiono eccessive se teniamo conto anche della pratica che viene impartita. d’altra parte i datori di lavoro non possono trasformare alcuni vantaggi economici in una realtà contabile che comporta in verità un costo vista la minor resa lavorativa, per l’attenzione profusa sul posto di lavoro a cui si aggiungono altri costi formativi che si vanno ad aggiungere perchè spesso e volentieri le formazioni esterne hanno un costo non indifferente negli anni.
Scritto il 8-9-2011 alle ore 11:00
Gent.ma Dott.ssa
Vorrei sapere se esiste una norma di legge che preveda il praticantato dei due anni, necessari per l’ammissione per l’esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, già durante il corso di laurea.
Scritto il 8-9-2011 alle ore 16:59
Il nuovo regolamento del praticantato per l’accesso alla professione di Consulente del lavoro (20 giugno 2011) ricnosce al pratcante in possesso di laurea specialistica o magistrale utile per l’ammissione all’esame di Stato, di chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, se durante gli studi ha svolto un tirocinio di almeno sei mesi presso lo studio di un Consulente del Lavoro
Scritto il 24-10-2011 alle ore 15:21
Gent.ma dottoressa,
per chi ha una laurea quadriennale in giurisprudenza,ed ha svolto il biennio di pratica forense presso uno studio legale (di diritto civile) ottenendo il certificato di compiuta pratica,è possibile accedere all’esame di stato per diventare consulente del lavoro? O è necessario svolgere ulteriore praticantato c/o uno studio di consulenza del lavoro?
Grazie mille.
Scritto il 27-10-2011 alle ore 00:57
buonasera,mi chiamo andrea e ho 24 anni ho un contratto di apprendistato da febbraio 2010….lavoro presso una multinazionale e riparo ascensori e scale mobili.sin dal primo giorno effettuavo questo lavoro autonomamente (non affiancato) dato che lo facevo già in precedenza..in tutto questo ci aggiungo anche reperibilità quindi lavorare h24 per 7 giorni..più una media di 40 ore di straordinari al mese e tutto questo lo facevo anche quando non ero in possesso del patentino obbligatorio per legge per riparare ascensori…da quasi 2 anni avrò fatto al massimo 20 ore di formazione…nel dicembre 2010 ho ottenuto dopo il superamento di un esame presso la prefettura il patentino..specializzandomi quindi nella mansione!!l’azienda continua a dirmi che sono in regola con il mio contratto!!qualcuno sa consigliarmi cosa fare per passare subito ad indeterminato??
Scritto il 27-10-2011 alle ore 11:23
Per Valentina: il periodo di praticantato per l’accesso alla professoine di Consulente del lavoro è in ogni caso oblbigatorio, anche se già in possesso di abilitazione per altra professione o se già iscritti ad altro Ordine, quale quello degli Avvocati o dei Dottori commercialisti.
Scritto il 27-10-2011 alle ore 11:24
Caro Andrea, il rappporto di apprendistato che stai svolgendo non è proprio del tutto a norma, ma non è questa la sede per discuterne. Ti può aiutare un buon professionista della tua città.
Scritto il 25-2-2012 alle ore 13:08
Nel corso del regime transitorio, fino al 24 Aprile 2012, in mancanza di offerta formativa pubblica, varranno le regolazioni contrattuali vigenti.
In Toscana l’offerta pubblica è disposta normativamente, dunque anche l’eventuale rinnovo contrattuale con le previsioni del “nuovo” apprendistato sarà operativo a partire dal 25 Aprile 2012, a meno che, nel frattempo la regione disponga diversamente?