5 agosto 2010

Debiti a contributivi a ruolo, rate solo esattoria

Dal prossimo 1° gennaio si velocizzano le procedure per la riscossione dei crediti contributivi da parte dell’Inps, dando valenza di titolo esecutivo all’avviso di addebito, notificato dall’Istituto, che se non pagato nei successivi 60 giorni consentirà l’avvio dell’esecuzione forzata.
Giunge quindi a proposito la decisione dell’INPS di rendere più facile la rateazione dei debiti pregressi che si trovano ancora in fase amministrativa. Con la circolare n. 106 del 3 agosto 2010 l’Istituto comunica l’eliminazione di alcuni obblighi che, spesso, ostacolavano l’accesso alla dilazione del debito contributivo.

In particolare:
- il datore di lavoro, in quanto unico ed esclusivo responsabile dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, può assolvere, anche in forma rateale, all’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori;
- non è più richiesto il versamento di 1/12 del debito all’atto della richiesta di rateazione.
Il piano di ammortamento proposto sarà, pertanto, immediatamente definitivo e il pagamento della prima delle rate complessivamente accordate, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano stesso.
Quanto alle trattenute non versate, avverte l’INPS, la domanda di dilazione definita con l’accoglimento, non fa venire meno, se ve ne sono i presupposti, l’obbligo della denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria competente.
Rimane fermo l’obbligo del richiedente la rateazione di inserire nell’istanza tutta la posizione debitoria ancora in fase amministrativa, comprendendovi:
• crediti denunciati dal contribuente o accertati dall’istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge;
• crediti richiesti al contribuente con avviso bonario;
• crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
• crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.
Il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilità con la possibilità di un prolungamento fino a 36 rate, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, per particolari specifici casi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità.
Dal 3 agosto scorso, invece, la rateazione delle somme iscritte a ruolo può essere chiesta esclusivamente all’Agente della riscossione che dovrà valutarne le condizioni per l’accoglimento e la concessione del numero di rate, che potrà arrivare fino ad un massimo di settantadue.

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Un commento a “Debiti a contributivi a ruolo, rate solo esattoria”

  1. rosario raudino scrive:

    meno male che una gran parte dei Magistrati del lavoro stanno sospendendo -inaudita altera parte- le cartelle esattoriali impugnate, recanti debiti per (pretesi) contributi Inps; la via della rateazione del debito può esser d’indubbio aiuto, perlopiù però per somme sicuramente dovute (considerata l’eventualità che alla domanda di rateazione venga attribuito significato di ricognizione del debito)Rimedi giudiziali
    e stragiudiziali, come spesso accadde, si integrano a miglior tutela del contribuente

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